Descrizione
ORDINANZA PER PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.
IL SINDACO
PREMESSO che, ai sensi della Legge Regionale N. 26/2012, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi N. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;
CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATO che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;
RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell’anno al fine della sicurezza, dell’igiene e della sanità pubblica; VISTA la L. 353 del 21/11/2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTI gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;
VISTA la L.R. 26/2012 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina delle attività venatorie;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 334 del 10/06/2025 dir. Gen. 5018 della Regione Campania recante “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2025”; VISTI gli Artt. 29,30, e 31 del D.Lgs. N. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
ORDINA
ai proprietari dei terreni insistenti sul territorio comunale a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
➢ Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
➢ Taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicenti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
➢ Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo;
➢ Gli interventi predetti dovranno avere inizio ad horas ed essere mantenuti sino al 30 Settembre c.a., con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all’assistenza della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri, in forza della D.G.R. n. 84 del 24/02/2025 avente ad oggetto “D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177. Collaborazione tra Regione Campania e Arma dei Carabinieri per attività ad elevata specializzazione in ambito forestale, ambientale e agroalimentare. Approvazione schema di convenzione” con cui la Giunta regionale ha disposto di continuare ad avvalersi per il triennio 2025-2027 del supporto operativo dell’Arma dei Carabinieri in continuità con la precedente convenzione;
INCARICA
gli Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione. AVVERTE che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie: - Per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.; - nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell’Art. 29 del “Nuovo Codice della Strada”; - per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio; - per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 settembre sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge N. 353/2000, Art. 10. INVITA chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni: ▪ Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 115 ▪ Comando Stazione Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta 0823 184 6550 DISPONE che la presente Ordinanza sia: a) pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; - b) affissa nei locali pubblici; c) trasmessa in copia: alla Prefettura di Caserta; - - - al Comando Stazione Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta; al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Prisco. al Comando di Polizia Locale
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Caserta entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Campania e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge Dalla Residenza Municipale, addì 27 Giugno 2025
Il Sindaco Dott. Antonio Raiano